La riforma del sostegno a scuola non riforma un bel niente
Lo avevamo anticipato qui, quando il testo ancora non circolava. Ora il testo c’è e sono tutti noti i contenuti dell’attesissima “riforma del sostegno“. E leggendo il testo del decreto, magari pure quello della relazione illustrativa, non si ha certo l’impressione di essere davanti a una rivoluzione. Formazione degli insegnanti e continuità didattica erano due dei cavalli di battaglia di chi questa riforma l’ha sempre seguita con interesse particolare: famiglie, associazioni, insegnanti. L’insegnante di sostegno, si diceva, sarebbe cambiato: sempre più specializzato (perfino troppo, dicevano alcuni), stabile nel suo ruolo (‘condannato a vita’, lamentava qualcuno), in nome di una qualità dell’inclusione che fosse addirittura – ecco un’altra richiesta diffusa – misurabile e valutabile. Tutto questo, a quanto pare, non è avvenuto.
Vi proponiamo qui di seguito una sintesi dei contenuti del decreto. Poi, in un altro articolo, un commento dell’avvocato Nocera, che tocca uno degli aspetti forse più impattanti della Buona scuola sui #teppautistici e i loro colleghi con disabilità intellettive varie. Per i quali, a quanto pare, non sarà più possibile diplomarsi. Ma ecco il decreto, con le sue “novità”.
Prestazioni e competenze. L’articolo 3 definisce i compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali. Il primo deve provvedere, tra l’altro, “ad assegnare alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione un contributo economico, parametrato al numero degli alunni e studenti con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti”. Nella relazione illustrativa, si precisa che destinatarie del contributo sono le “istituzioni scolastiche paritarie”. Sempre nell’articolo 3, si stabilisce “la presenza di non più di 22 alunni ove siano presenti studenti con disabilità certificata”. Prima – conviene ricordarlo – il tetto massimo era di 20 alunni, in presenza di un compagno disabile. Si poteva “sforare”, ma solo del 10% (arrivando quindi a 22) unicamente in caso di eccesso d’iscrizioni.
Per quanto riguarda gli Enti locali, tra le loro competenze rientra “l’assegnazione del personale dedicato all’assistenza educativa e all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale”, ma “nei limiti delle risorse disponibili”. Un punto questo che potrebbe gravi conseguenze per chi ha bisogno di un “Aec”: in assenza di risorse, potrà anche dimenticarselo. Gruppo per l’inclusione territoriale. E’ il nuovo organo partorito dalla Buona scuola. L’articolo 8 ne definisce la composizione e le funzioni. Esso è formato da “un Dirigente tecnico o un Dirigente scolastico che lo presiede, tre Dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; due docenti, uno per la scuola dell ‘infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto del dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) o di un suo delegato. Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base delle valutazioni diagnostico-funzionali, del progetto individuale e del Piano per l’inclusione trasmessi dalle singole Istituzioni scolastiche statali, propone ali ‘USR la quantificazione delle risorse di sostegno didattico per l’inclusione da assegnare a ciascuna scuola; l’assegnazione definitiva delle predette risorse è effettuata dagli ‘USR nell’ambito delle risorse dell’organico dell’autonomia per i posti di sostegno”. Formazione dei docenti di sostegno. Gli articoli 13 e 14 definiscono le modalità di formazione dei nuovi docenti di sostegno, rispettivamente per le scuole dell’infanzia e primaria e per la secondaria di primo e secondo grado, tramite i relativi corsi di specializzazione. Per quanto riguarda invece la formazione in servizio del personale scolastico, l’articolo 15 stabilisce che “con le risorse disponibili, il piano nazionale di formazione garantisce le necessarie attività formative per la piena realizzazione degli obiettivi di cui al presente decreto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili”, affidando alle scuole il compito di individuare “le attività rivolte ai docenti delle classi, in pat1icolare in cui sono presenti alunni e studenti con disabilità certificata”. Continuità didattica. E’ questo il titolo dell’articolo 16, che così declina questo principio fondamentale per la qualità dell’inclusione: “Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma l e valutato, da parte del dirigente scolastico, l’interesse dell’alunno e dello studente, può essere proposto, non prima dell’avvio delle lezioni, ai docenti con contratto a tempo determinato per i posti di sostegno didattico, e ferma restando la disponibilità dei posti e le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, un ulteriore contratto a tempo determinato per l’anno scolastico successivo”. |