Mai più diploma per gli studenti autistici e disabili intellettivi
La riforma del sostegno, contenuta nel decreto sull’inclusione della Buona scuola, lascia perplessi. Ma le sorti degli studenti autistici si decidono soprattutto in un altro decreto, pure questo approvato in Consiglio dei ministri sabato scorso: quello sulla valutazione degli studenti. Ce lo fa scoprire un esperto della materia, che i decreti li studia con attenzione, soprattutto quando riguardano gli studenti disabili e l’inclusione che lui da sempre difende: l’avvocato Salvatore Nocera.
Il decreto sull’inclusione è per lo più deludente, visto che non realizza molti degli obiettivi che si era posto: la formazione dei docenti curricolari sulla didattica speciale non c’è. La continuità didattica neanche. Le risorse mancano. Addirittura, con una gran “furbata”, si innalza il tetto massimo del numero di alunni in presenza di un compagno disabile da 20 a 22, peraltro senza porre alcun limite alle possibili “eccezioni”.
Che vuol dire, in qualche modo, via libera a classi più numerose, se non “pollaio”, anche quando ci sia tra i banchi uno o più alunni con disabilità, anche grave. Ma una vera e propria “trappola” si trova, appunto, nel decreto sulla valutazione degli studenti. Di fatto, si elimina la possibilità, per disabili intellettivi, autistici e pluri minorati, di conseguire il diploma
Vengono praticamente eliminate le prove differenziate previste dall’articolo 16 della legge 104/92. Queste prove erano fatte in modo differenziato non secondo i programmi ministeriali ma sulla base delle effettive capacità dell’alunno e gli permettevano di avere il diploma, in caso avesse raggiunto gli obiettivi del PEI e avesse migliorato le proprie capacità. Ora invece restano solo le prove equipollenti, che chiedono all’alunno di raggiungere gli obiettivi nazionali. Se non li raggiunge, non potrà avere il diploma, ma solo l’attestato di frequenza. E anche questo non ci convince affatto”.
Il governo, insomma, fa il “pugno duro” con chi ha più difficoltà: è questo il commento di Flavio Fogarolo (referente per la Disabilità dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Vicenza) pubblicato oggi su Superando.
Un grave e inaccettabile passo indietro per gli alunni con disabilità, perché toglie loro la possibilità di conseguire il diploma di licenza media sostenendo prove differenziate e introduce il concetto di equipollenza, finora valido solo nella scuola secondaria di secondo grado.
Basta confrontare il testo in vigore con quello nuovo proposto, come riportato nella tabella successiva:
Testo in vigore
(DPR 122/09, articolo 9, comma 2)Nuova enunciazione
(schema nuovo Decreto)Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza Le prove differenziate, se equipollenti a quelle ordinarie, hanno valore ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo Agli alunni con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione prove non equipollenti a quelle ordinarie, viene rilasciato un attestato di credito formativo L’esame del Primo Ciclo – già Esame di Licenza Media – non attesta competenze professionali, ma la conclusione di un percorso di formazione che l’alunno con disabilità ha seguito in modo personalizzato. Non a caso, fino ad oggi, l’esame prevede prove «idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali» (DPR 122/09, articolo 9), equivalenti a quelle ordinarie ai fini del superamento del diploma. Il nuovo Decreto, invece, introduce il concetto di «prove equipollenti», che mai era stato applicato in precedenza nell’esame di terza media.
Curiosamente, ma forse addirittura per errore, il decreto mostra invece maggior apertura verso gli studenti disabili delle scuole superiori, a cui non sarebbe precluso il diploma di maturità. Nota ancora Fogarolo:
In sostanza, per il Secondo Ciclo si dice che le prove differenziate sono in ogni caso valide per il rilascio del diploma, mentre nel Primo hanno valore solo se equipollenti. Ma attualmente è proprio il contrario: è nel Secondo Ciclo che l’esame è valido per il diploma solo se eventuali prove personalizzate sono giudicate equipollenti dalla Commissione, mentre lo è sempre nel primo. Questo, in effetti, fa sorgere il dubbio che tutto sia dipeso da un’inversione in fase di redazione, anche se l’ipotesi che si facciano errori del genere a questi livelli risulta alquanto strana.
Ma forse il “diavoletto” che fa prendere cantonate per l’uso frettoloso del “copia e incolla” si annida anche nei computer dell’Ufficio Legislativo del Ministero e non solo dentro ai nostri. Se è così, si fa presto a correggere. Altrimenti, se al Governo pensano veramente di rimangiarsi in questo modo decenni di integrazione scolastica, almeno spieghino perché.