Il punto della Procura: l’autistico abusato aveva un ritardo “medio”. Urge un dibattito sulle diagnosi
Pubblichiamo la replica della Procura della Repubblica di Cuneo riguardo alla vicenda del ragazzo autistico abusato di cui ha scritto per primo il Corriere della Sera e che noi abbiamo commentato aprendo un dibattito tra i nostri lettori.
Una donna Asperger scrive al Ministero sull’autistico vittima di abuso sessuale
Non abbiamo nessuna intenzione di mettere in dubbio l’operato dei giudici e non abbiamo strumenti per entrare in merito alla sentenza, se non per osservare ancora una volta come il vero problema dell’autismo in Italia sia la carenza di una cultura scientifica. Il dato che vorremmo invece approfondire è che la vittima dell’abuso sessuale è stata valutata in base a una diagnosi di persona tutto sommato in grado di autodeterminare i propri comportamenti, come scrive appunto il magistrato nella lettera.
“che dalla documentazione medica acquisita agli atti, afferente la persona offesa di anni 20, emerge un ritardo mentale medio oltre alla diagnosi di autismo, che ha legittimato l’adozione di un provvedimento di amministrazione di sostegno e non già di interdizione da parte del tribunale competente.”
Tutto sommato lo strumento del patteggiamento ha almeno portato a una condanna sicura, che non sarebbe stata così scontata in un processo che avrebbe visto implicato un adulto “con ritardo medio”, quanto si sarebbe potuto dibattere sul significato di quel “medio”? Ora la maggior parte delle famiglie di autistici sceglie la strada dell’amministratore di sostegno piuttosto che dell’interdizione, perchè l’abbiamo ritenuta una forma più civile per un’inclusione sociale del proprio figlio. Questo però non esclude che l’autistico, anche se non interdetto, possa gestirsi autonomamente, ne tanto meno essere consenziente a un rapporto sessuale con un adulto. Può una diagnosi in una riga “ritardo mentale medio” definire il grado di consapevolezza che può avere un essere umano?
E’ importante che si apra un dibattito di livello tra giuristi e clinici su questa questione. Primo perchè dopo questa sentenza, che sicuramente dal punto di vista del diritto è inconfutabile, potrebbe passare l’idea che abusare di un autistico sia un reato tutto sommato lieve. Ancora di più dovremmo avere la certezza di tutela dei nostri ragazzi autistici nella situazione opposta: se fossero loro a compiere un’azione assimilabile a un reato sarebbero considerati da chi li giudicasse come persone in grado di intendere o volere?
Ritorniamo quindi alla radice del vero problema: in Italia c’è un sistema oggettivo e comunemente accettato per valutare un soggetto autistico? Le diagnosi di autismo e le relative tutele giuridiche dei soggetti autistici tengono conto di possibili circostanze come quella di Cuneo?
Procura della Repubblica presso il Tribunale di CuneoAnche a nome delle colleghe Chiara Canepa e Carla Longo, titolari del relativo procedimento, quale procuratore della Repubblica di Cuneo ritengo opportuno ed indispensabile svolgere alcune immediate precisazioni in ordine all’articolo apparso in data odierna sul quotidiano Corriere della Sera, anche nella versione on line Corriere.it dal titolo “Per anni ha abusato di mio figlio disabile, eppure resta libero – La sentenza che fa discutere”, a firma di Ferruccio Pinotti . Riservandomi ulteriori precisazioni, qualora fosse necessario e nelle sedi opportune, rilevo: – che l’affermazione “per anni ha abusato sessualmente di un disabile al 100%, affetto da autismo”, riportata dal Suo quotidiano, come circostanza di fatto verificata, è assolutamente errata, essendo il fatto di reato in questione consistito in soli due episodi, verificatisi ad una distanza di 15 od al massimo 20 giorni l’uno dall’altro, entrambi comunque nel mese di aprile 2017 ; – che dalla documentazione medica acquisita agli atti, afferente la persona offesa di anni 20, emerge un ritardo mentale medio oltre alla diagnosi di autismo, che ha legittimato l’adozione di un provvedimento di amministrazione di sostegno e non già di interdizione da parte del tribunale competente; – che, dalle immediate e approfondite indagini, svolte subito dopo l’acquisizione della notizia di reato, non sono emersi atti di violenza o minaccia né di costrizione –neppure minimi- posti in essere dall’indagato nei confronti della persona offesa e neppure fatti o circostanze diversi o ulteriori rispetto a quelli (due, entrambi nel mese di aprile 2017) in relazione ai quali l’indagato ha reso piena confessione al P.M. e al Giudice; – che il reato è stato accertato e contestato (e neppure nella ipotesi più lieve prevista dal legislatore), ritenendo che la persona offesa, per le sue condizioni, non fosse in grado di esprimere un valido consenso; – che la stessa confessione dell’indagato, resa nel corso di un lungo e approfondito interrogatorio, è avvenuta a seguito di presentazione spontanea, addirittura prima dell’ iscrizione del procedimento nel registro delle notizie di reato; – che, ancora, l’unica videoregistrazione, allegata dal padre della persona offesa alla denuncia (denuncia presentata in Questura dopo circa due settimane dalla scoperta del fatto), aveva ad oggetto i fatti ammessi dall’indagato nella suddetta confessione, resa prima allo stesso denunciante e poi ripetuta a P.M. e Giudice; – che, poi, la frase riportata tra virgolette ed attribuita al denunciante medesimo “le PM abbiano praticamente concordato con l’imputato la pena e dato il benestare al patteggiamento” pare inserita in un contesto testuale tendenzioso, essendo stata semplicemente esercitata la facoltà prevista dall’articolo 444 c.p.p., dopo ampia valutazione e in base alle circostanze a disposizione degli inquirenti ( la confessione dell’indagato, sempre ritrattabile a dibattimento, costituisce l’unica vera prova del reato contestato); – che, ancora, le considerazioni secondo cui “quest’uomo non farà nemmeno un giorno di carcere”, nonché la successiva “senza nemmeno il divieto di avvicinarsi” (riferite sia alla pena sia alla fase cautelare) paiono decontestualizzate e del tutto avulse dal contesto normativo di riferimento, quale, in particolare, il regime giuridico delle esigenze cautelari e il trattamento sanzionatorio previsto dal Codice penale e da quello di rito: nel caso in esame, infatti, non sussisteva, al momento della pronuncia della sentenza, alcuna delle esigenze cautelari previste ed idonee a fondare una misura cautelare personale a carico dell’imputato, assolutamente incensurato, a fronte della considerazione che lo stesso non avrebbe mai potuto inquinare il quadro probatorio, avendo egli stesso confessato il reato, presentandosi spontaneamente al pubblico ministero, né avrebbe potuto darsi alla fuga, trattandosi di persona sposata e residente in territorio cuneese ed avente numerosi legami familiari ed affettivi sul territorio medesimo; né, infine, avrebbe potuto reiterare il delitto allo stesso contestato, essendo stati interrotti tutti i rapporti con la persona offesa, sia per volontà del denunciante sia ad opera dello stesso imputato. Cuneo 03.11.2017. Il Procuratore Francesca Nanni |