Pensare Ribelle

La Cassazione ancora una volta conferma che l’autismo da “danno vaccinale” non è scientificamente provato


La Cassazione ancora una volta conferma il primato dell’evidenza scientifica in una causa per richiesta di risarcimento per “danno vaccinale”, da parte di genitori di un figlio autistico. Un simile pronunciamento della Suprema Corte c’era già stato il 18 ottobre (leggi il nostro articolo precedente: “LA CASSAZIONE DICE NO ALL’INDENNIZZO PER DANNI VACCINALI: NON C’È NESSO DI CAUSALITÀ TRA AUTISMO E VACCINI”. ) Come già allora scrivemmo, sentenze come questa dovrebbero contribuire a togliere carisma a tutti i millantatori che ancora traggono profitto illecito nell’illudere le famiglie che, dall’autismo dei propri figli, si possa regredire “disintossicandoli” da un ipotetico avvelenamento vaccinale. La speranza sarebbe che le risorse economiche impiegate in inutili cure, come in altrettanto inutili battaglie legali, siano impiegate per sottoporre i propri figli alle terapie indicate  come “efficaci” dalla comunità scientifica, non per “guarire” ma per dare ai ragazzi autistici maggiori strumenti di autonomia e quindi maggiore possibilità di vita socialmente inclusa. 

Riportiamo qui sotto la notizia da www.quotidianosanità.it che allega al commento la sentenza scaricabile in pdf.


Vaccini e autismo. Cassazione boccia domanda indennizzo: “Nessun nesso causale”

Confermato quanto già deciso dalla Corte d’appello. Prima di poter affermare che vi sia relazione tra vaccini e insorgere dell’autismo occorre “accertare, in base ai criteri di probabilità scientifica, l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni per l’insorgenza della sindrome autistica, così da poterne inferire il nesso causale tra la prima e le vaccinazioni somministrate”. LA SENTENZA.

18 DIC – Ennesima bocciatura della Cassazione (sezione lavoro sentenza 29583/2017 depositata l’11 dicembre) della richiesta di danni da vaccinazioni che avrebbero avuto come conseguenza l’insorgere di autismo.
In primo grado era già stata respinta la domanda dei genitori di un minore autistico con cui chiedevano il riconoscimento del diritto al beneficio assistenziale di cui alla Legge 210/1992 per il figlio minore affetto da autismo.

Ricorsi in appello sostenendo che la sindrome del figlio era stata provocata dai vaccini obbligatori somministrati (antitetano ed antidifterica, antipolio, antiepatite B, trivalente – antimorbillo, antiparotite e antirosolia), la Corte ha respinto il ricorso ritenendo non provato il collegamento tra i vaccini e la sindrome del minore confermano così la sentenza di secondo grado.

Secondo la Cassazione infatti, la Corte d’appello, in applicazione del principio di equivalenza, ha affermato correttamente che il trattamento vaccinale non può essere identificato come una concausa della sindrome autistica del minore.

Il CTU ha accertato che non è emerso che il minore, all’età di 14 mesi, avesse sviluppato un quadro di encefalite post vaccinica.Per questo ha escluso che la sindrome autistica possa considerarsi una complicanza post vaccinica.

Secondo la Cassazione, le più recenti ricerche mediche sostengono che all’origine dell’autismo vi sia un “processo di natura genetica e biochimica”. L’autismo è una patologia con una fortissima componente genetica, anche se i fattori sono molteplici.

La Corte d’appello non ha quindi sbagliato ritenendo che occorre “accertare, in base ai criteri di probabilità scientifica, l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni per l’insorgenza della sindrome autistica, così da poterne inferire il nesso causale tra la prima e le vaccinazioni somministrate”.

Sul motivo del ricorso relativo al mancato accoglimento della richiesta di chiarimenti o del rinnovo della CTU, la Corte di Cassazione ritiene che non possa essere sindacata in sede di legittimità una scelta del giudice di merito.

Dalla sentenza risulta che egli si è espresso in tal senso perché ha ritenuto:
• superflua un’ulteriore indagine, alla luce delle risultanze probatorie acquisite e valutate;
• infondati i rilievi critici dei genitori, considerato che gli studi e gli autori menzionati nelle loro note “si esprimono in termini di mera correlazione”.

Sul motivo della richiesta di riconoscimento del beneficio assistenziale previsto dalla legge 210/1992, in relazione alla menomazione del figlio, la Cassazione ribadisce che: “la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto, a seconda dei casi, l’effettuazione della terapia trasfusionale o la somministrazione dei vaccini, il verificarsi di danni e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica.”

Per quanto riguarda infine il criterio di valutazione del nesso di causa, la Cassazione ritiene corretta la sentenza della Corte d’Appello che non ha violato il principio dell’quivalenza delle concause o condizioni perché, pur ritenendolo applicabile in astratto, ha escluso che potesse esserlo nel caso concreto.

Il Giudice ha condiviso le conclusioni del CTU, perché fondate su argomentazioni approfondite. Il consulente ha concluso che è da escludersi sia lo sviluppo di un quadro di encefalite post vaccinica da parte del minore sia che la sindrome autistica possa qualificarsi come complicanza derivata dalla somministrazione dei vaccini.

La Corte d’appello ha valutato l’esistenza del nesso causale alla luce del criterio della “ragionevole probabilità scientifica”, rilevando che in giudizio non è stata accertata l’incidenza deterministica, anche come concausa, delle vaccinazioni sulla insorgenza della sindrome autistica” così da poterne inferire il nesso causale tra il trattamento vaccinale somministrato al minore e la sindrome autistica diagnosticatagli”, giungendo correttamente ad escludere la sussistenza del nesso di causalità.

La Cassazione ha concluso la sentenza affermando che “diversamente da quanto prospettato dal ricorrente nella memoria … considerato che la decisione impugnata … ha escluso il nesso di causalità e di concausalità tra la patologia denunciata e la somministrazione del vaccino e la presenza di elementi indiziari di segno opposto, non si pone il problema della applicabilità alla fattispecie in esame della Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, adottata per favorire il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dal carattere difettoso dei suoi prodotti al fine di evitare falsare il gioco della concorrenza e pregiudicare la libera circolazione delle merci all’interno del mercato”.

Redazione

La redazione di "Per Noi Autistici" è costituita da contributori volontari che a vario titolo hanno competenza e personale esperienza delle tematiche che qui desiderano approfondire.

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