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Disabili e autistici al lavoro. Le aziende devono assumervi

Looking for a job isolated on white


Un lavoratore disabile ogni 15 dipendenti: è quel che prevede una norma nuova di zecca, entrata in vigore all’inizio di questo 2017: tecnicamente, è il decreto legislativo n. 151 del 2015, che mette in pratica il Jobs Act, nella parte in cui modifica l’articolo 3 della legge n. 68/99.

In sintesi, d’ora in poi il datore di lavoro che abbia 15 dipendenti, sarà obbligato ad assumere un lavoratore disabile. E lo stesso vale per partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di solidarietà sociale, enti che si occupano, anche senza scopo di lucro, di assistenza e riabilitazione.

Prima, l’obbligo di assunzione di un lavoratore con disabilità scattava solo nel caso d una nuova assunzione: qualora il nuovo dipendente fosse infatti il 16°, allora il datore doveva assumere, entro 12 mesi, un lavoratore disabile.

Ora invece le aziende da 15 a 35 dipendenti, qualora non avessero ancora assunto un lavoratore disabile, hanno solo 60 giorni di tempo per mettersi in regola.

Per noi è una buona notizia: c’è qualche possibilità in più che i nostri #teppautistici vengano assunti. Fanno parte, a pieno titolo, della categoria dei lavoratori disabili. Certo però, lo sappiamo, “fatta la legge trovato l’inganno”: ed è alto il rischio che si trovi facilmente, anche questa volta, il modo per aggirare la norma e lasciare a casa chi, sul posto di lavoro, potrebbe creare qualche problema, almeno inizialmente. Lo stesso decreto, tuttavia, cerca di scongiurare il rischio d’inadempienza, prevedendo aspre sanzioni per i trasgressori.

lavoro

Quali sanzioni?

Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assumere lavoratori disabili, per ogni giorno in cui risulti scoperta la quota d’obbligo, il datore di lavoro è tenuto a versare la somma di 153,20 euro al giorno, ovvero “cinque volte la misura del contributo esonerativo di cui all’articolo 5, comma 3-bis” legge 68/99 che è pari a 30,64 euro. Inoltre, il decreto legislativo n. 185/2016 ha introdotto il comma 4 bis all’art. 15 della legge n. 68/99, prevedendo la procedura della diffida di cui all’art. 13 del decreto legislativo n. 124/2004, in base alla quale, prima di applicare la sanzione, il datore di lavoro é diffidato alla regolarizzazione dell’inosservanza di legge. Se ottempera alla diffida che prevede, in relazione alla quota d’obbligo non coperta, la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o la stipulazione del contratto di lavoro con la persona con disabilità avviata dagli uffici, il datore di lavoro potrà pagare una sanzione ridotta, pari ad ¼ di quella prevista.

Questo è quanto previsto dalla legge. Noi, da parte nostra, non possiamo che augurarci che le aziende la osservino. E che almeno qualche #teppautistico possa trovare grazie a questa un impiego.

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