Protocollo sperimentale d’intesa
Tra
L’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (di seguito denominato “Istituto” o
“INPS” o, congiuntamente………………… , “le Parti”), con sede in Roma, codice
fiscale 80078750587 nella persona del Presidente, prof. Tito Michele Boeri
E
La Struttura sanitaria…………….. (di seguito denominata, congiuntamente
all’INPS, “le Parti”) con sede in…………., C.F. ……………………….., nella persona del
………………………………
Considerato che l’Istituto eroga, prestazioni assistenziali a favore di minori e delle
loro famiglie agli aventi diritto;
Atteso che la Struttura sanitaria è di eccellenza per la diagnosi e la cura delle
patologie pediatriche, con particolare riferimento alle malattie genetiche,
cromosomiche ed alle c.d. forme rare;
Considerato altresì che per la particolarità delle patologie di cui trattasi la
conoscenza specialistica necessaria per una adeguata valutazione medico legale
richiede particolari competenze e strumentazioni, nonché idonei protocolli medici;
Ritenuto che il certificato medico da allegare alla richiesta della specifica
prestazione erogata dall’INPS, per la particolare complessità delle patologie,
spesso necessita di un supporto specialistico o diagnostico da parte di strutture
specializzate che vengono richieste dai pediatri e dai medici di base del SSN;
Ritenuto altresì di supportare le famiglie dei minori agevolando il percorso
amministrativo e sanitario finalizzato all’ottenimento delle prestazioni INPS
attraverso l’inserimento nelle attuali procedure telematiche di un “certificato
specialistico pediatrico” dedicato ai minori, in fase di definizione d’intesa con la
Società Italiana di Pediatria;
Valutata l’opportunità di ridurre il disagio alle famiglie ed ai minori stessi di non
essere sottoposti a ripetute visite per la stessa finalità, acquisendo fin da subito
un certificato specialistico tale da consentire un giudizio medico legale
appropriato ai medici delle Commissioni giudicanti e, contemporaneamente, di
semplificare l’iter sanitario evitando ulteriori accertamenti a corredo dell’istanza;
Ritenuto infatti che grazie ad apposite specificazioni nel certificato specialistico
pediatrico sarà possibile sia omogeneizzare le prestazioni sul territorio nazionale
sia evitare nei casi di malattie di cui al DM 2 agosto 2007, revisioni temporali del
giudizio medico legale nel periodo della minore età, nonché, per le visite presso le
Commissioni INPS, di definire la domanda esclusivamente tramite valutazione
medico legale agli atti. A tale proposito il Coordinamento Generale Medico Legale
implementerà le più appropriate linee guida;
Considerati inoltre i risparmi, diretti ed indiretti per le famiglie che hanno, in cura
o ricoverati, minori presso la Struttura sanitaria, connessi sia alla gratuità del
“certificato specialistico pediatrico” sia alla circostanza che la stessa Struttura
sanitaria assiste pazienti di ogni regione anche per visite specialistiche;
Tutto ciò premesso le Parti concordano di regolare e sviluppare l’attività di
collaborazione nei termini seguenti:
Art. 1
Finalità del Protocollo
La collaborazione tra l’INPS e la Struttura sanitaria ha finalità sociali ed è a tutela
della disabilità in età pediatrica attraverso adempimenti istituzionali delle Parti
disciplinati nel successivo art. 2, in relazione ai minori in cura o ricoverati presso
la struttura sanitaria e con riferimento a domande di prestazione in materia
assistenziale dirette o estese alle famiglie erogabili dall’INPS.
L’Istituto si riserva la possibilità di valutare gli esiti della presente
sperimentazione al fine di attivare ulteriori collaborazioni analoghe a quella
oggetto del presente protocollo con l’intento di semplificare i propri procedimenti
interni e venire incontro ai bisogni della particolare utenza interessata.
Art. 2
Adempimenti delle Parti
La Struttura sanitaria si impegna a sensibilizzare i medici di ruolo che prestano
attività professionale per la più ampia partecipazione all’iniziativa, volta alla
certificazione a titolo gratuito ed effettuata tramite il modello “certificato
specialistico pediatrico” dedicato ai minori, che verrà definito ed implementato
dall’Istituto.
L’Istituto si impegna ad utilizzare il certificato specialistico pediatrico sopra
descritto per la riduzione dei tempi dei procedimenti e la semplificazione dei
processi sanitari connessi alle domande di prestazione in materia assistenziale.
L’Istituto si impegna ad adeguare le proprie procedure interne al fine di dare
concreta attuazione al Protocollo.
L’Istituto si impegna altresì a fornire ai medici della Struttura sanitaria che ne
facciano richiesta un apposito PIN, consegnato direttamente presso la struttura
medesima da funzionari dell’Istituto operanti presso le strutture territoriali
competenti.
Art. 3
Organismo tecnico di Monitoraggio dell’iniziativa
E’ costituito un Organismo tecnico di Monitoraggio dell’iniziativa, cui
parteciperanno due rappresentanti per ognuna delle Parti, che avrà il compito di:
- assicurare il monitoraggio costante della corretta gestione delle attività
previste nel protocollo e risolvere eventuali problematiche che possano
manifestarsi nella sua attuazione;
- analizzare eventuali criticità relative al procedimento seguente alle
richieste di prestazioni assistenziali a favore di minori e delle loro
famiglie individuate dall’Organismo o allo stesso rappresentate oltre a
prendere in esame altre tipologie di certificazione per altre fasce di età e
per specifiche patologie
E’ costituita presso l’Istituto la segreteria dell’Organismo, cui potranno essere indirizzati i nominativi dei partecipanti designati e che curerà l’organizzazione degli incontri e la verbalizzazione delle sedute. La casella funzionale dedicata è: ManagementSanitarioEsterno@inps.it. Tra i nominativi segnalati dall’Istituto sarà indicato anche quello con funzioni di coordinatore delle riunioni dell’Organismo. I membri dell’Organismo di cui al presente articolo partecipano alle attività dello stesso a titolo gratuito.
Art. 4
Adempimenti in materia di dati personali
Al fine dello svolgimento di quanto previsto nel presente protocollo, le Parti si
vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in
particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la
responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante
per la protezione dei dati personali.
Art. 5
Oneri
Dal presente protocollo non derivano per i soggetti firmatari oneri conseguenti
all’attuazione.
Art. 6
Durata
Il protocollo entra in vigore a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e
resterà in vigore per un periodo di 18 (diciotto) mesi.
Lo stesso protocollo potrà essere rinnovato per un periodo ulteriore di 18 mesi a
seguito dello scambio di note via PEC tra le stesse Parti.
L’eventuale anticipata disdetta da una delle Parti, dovrà essere comunicata a
mezzo PEC con un preavviso minimo di un mese.
Art. 7
Registrazione in caso d’uso
La presente convenzione verrà registrata solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 5,
comma 2, del D.P.R. n.131 del 26.4.1986, con spese a carico del richiedente. Le
spese di bollo, se dovute, sono a carico delle Parti in egual misura.
Art. 8
Rinvio
Per quanto non disciplinato espressamente dal presente protocollo, le Parti
rinviano di comune accordo alle disposizioni di legge vigenti in materia.
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