L’autistico ha diritto al contrassegno per disabili e può circolare nella ZTL anche se non residente
In molti comuni italiani ancora le famiglie con persone autistiche non hanno diritto al contrassegno per disabili. E’ un tema su cui spesso abbiamo qui scritto. In questo caso è frequente che il rifiuto venga giustificato con il pretesto che “l’autistico non ha diritto al permesso perchè cammina”, o tale permesso è ristretto solo quando l’autistico va dal medico (caso a Torino), Tanto che la percezione generale diffusa è che chi ha un figlio autistico “rubi” il parcheggio per disabili. in questi casi bisogna assolutamente non rassegnarsi perchè questa è un’errata interpretazione della legge e anche questo lo abbiamo spiegato. Qui invece per integrare le informazioni date riportiamo un interessante articolo che abbiamo preso dal sito di Assoutenti. Come ci si comporta quando l’auto con il disabile e munita di contrassegno circola in un comune che non è quello di residenza?
Multa al disabile in Ztl – i Comuni non possono imporre la comunicazione della targa. Diversi Comuni tra i quali Bologna chiedono ai disabili non residenti di comunicare il passaggio sotto i varchi ZTL a pena di sanzione. Assoutenti spiega perché le sanzioni sono illegittime.
Tante città usano sistemi automatizzati di riconoscimento delle targhe dei veicoli autorizzati per accedere alle ZTL (Zone a Traffico Limitato), come le varie zone con limitazioni previste dal Comune di Bologna. Questo però non impedisce che possa essere elevata un ingiusta multa, il che è particolarmente odioso se si parla di multa al disabile in Ztl .
1) L’obbligo di comunicare la targa
Il Comune richiede ai titolari del contrassegno invalidi di depositare i numeri di targa dei veicoli abitualmente usati per il loro trasporto, così le telecamere li riconosceranno e non verrà elevata alcuna multa.
I non residenti hanno 48 ore di tempo per comunicare la targa anche dopo il transito.
Ma l’obbligo di comunicare le targhe a tutti i costi è illegittimo!
Vediamo le motivazioni giuridiche e come ricorrere per ottenere l’annullamento di queste multe.
2) Per il transito disabili non serve autorizzazione
Comunicare la targa non è un obbligo di legge, anzi.
L’autorizzazione rilasciata ai sensi degli art. 188 Codice della Strada e art. 381 del Regolamento attuativo per i veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, (come evidenziato dal «contrassegno invalidi»), è strettamente personale, non è vincolata ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale (fra tutte si veda Cass. Civ. Sez. II, Sent. n. 1292/2008).
Proprio in questo senso la giurisprudenza non ha dubbi, come in sentenza del Giudice di Pace di Arezzo del 2006 con la quale ha annullato una sanzione elevata “per la violazione delle procedure previste ed indicate nella segnaletica”, ritenendo che nessuna ulteriore autorizzazione, oltre a quella già in possesso del ricorrente (valida su tutto il territorio nazionale), dovesse essere richiesta per accedere alla ZTL.
Tale normativa, in quanto gerarchicamente primaria, non può subire deroghe né risultare disattesa da provvedimenti, quali le ordinanze del Sindaco, di carattere secondario. Pertanto la multa al disabile in Ztl comminata in questi casi è illegittima
3) Dove si può transitare?
Il cosiddetto contrassegno invalidi consente di poter transitare con veicoli a motore sia all’interno di Zone a Traffico Limitato ma anche nellecorsie preferenziali, proprio in virtù del carattere strettamente personale del contrassegno stesso e della sua validità su tutto il territorio nazionale senza esclusioni menzionate nella legge.
Tutto ciò vale a patto che il transito non comporti intralcio alla circolazione stradale ed avvenga in funzione di trasportare il titolare del contrassegno.
Se il veicolo viene fermato senza il disabile a bordo gli Agenti addetti al controllo contesteranno, come è giusto che sia, immediatamente l’assenza.
Sarà il guidatore a dover dare le spiegazioni del caso (ad es. un genitore che ha appena lasciato la scuola il figlio disabile) e, a discrezione, gli Agenti si possono riservarsi di verificare con i propri occhi dove si trovi il titolare del contrassegno o addirittura attendere il momento in cui quest’ultimo viene ricaricato sul veicolo.
4) Multa al disabile in Ztl: come annullarla?
Una volta pervenuta la multa al disabile in Ztl le norme offrono tre opzioni:
- Istanza di annullamento in autotutela: in carta libera si può richiedere all’ente accertatore di annullare la multa, adducendo le proprie motivazioni e senza necessità dell’assistenza di un avvocato
L’annullamento in autotutela sostanzialmente non viene mai concesso, anche quando le regioni sono palesi!
- Ricorso al Prefetto: anche in questo caso si può inoltrare la domanda di annullamento direttamente al Prefetto, tramite apposito modulo, gratuitamente e senza l’obbligatoria assistenza di un avvocato
Si consiglia di indirizzarlo al Corpo di Polizia Municipale per risparmiare tempo, poiché loro sono l’ente che ha accertato la presunta infrazione e quindi dispongono già del verbale e di ogni altra documentazione a corredo che passeranno in un fascicolo unico al Prefetto.
- Ricorso al Giudice di Pace: si può fare sia come primo passo dopo essere entrati in possesso del verbale, ma anche come secondo grado di corso contro quanto deciso dal Prefetto.
Per questo tipo di ricorso non c’è un obbligo di assistenza legale, tuttavia si devono seguire degli aspetti procedurali non semplici!!!
Per ulteriori approfondimenti su modi e tempi dei ricorsi leggi anche questo articolo.