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Tar Toscana: un autistico non può stare in una classe pollaio

La classe pollaio non va bene e viola la legge, sopratutto quando tra i banchi ci sono studenti con disabilita’: lo ha ribadito una recente sentenza del Tar Toscana (n° 1175 del 13 Settembre 2018), accogliendo il ricorso presentato dall’associazione Autismo-Pisa Onlus. Il caso e’ quello di una prima classe di liceo a Pisa costituita da 25 alunni, di cui una con disturbo dello spettro autistico, in violazione degli art 4 e 5 comma 2 del Dpr n° 81/09, che fissano a 20, massimo 22, il tetto legittimo insuperabile di una prima classe frequentata da alunni con disabilita’. Il dirigente scolastico aveva comunicato ufficialmente l’8 giugno che la classe sarebbe stata composta da 25 alunni. La famiglia ha presentato ricorso e, dopo l’udienza sospensiva, ha ottenuto lo sdoppiamento della classe, in due classi da 12 e 13 alunni, in tempo utile per l’inizio dell’anno scolastico.

La motivazione della sentenza del Tar si fonda su quanto stabilito in materia dalla Costituzione, dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilita’e dalla sentenza n° 80/2010 della Corte Costituzionale, secondo la quale il nucleo indefettibile del diritto allo studio degli alunni con disabilita’ non puo’ essere violato neppure per motivi di risparmi di bilancio. La notizia della sentenza giunge dall’Osservatorio scolastico di Aipd, che ricorda come l’amministrazione avesse cercato di evitare l’annullamento, nominando nei primi giorni di settembre un docente dell’organico di potenziamento, cosi’ da poter sdoppiare per un certo numero di ore. Il Tar pero’ ha precisato che il docente di potenziamento non e’ un docente stabile come quello dell’organico ordinario di una classe e ha dunque proceduto allo sdoppiamento, con l’obbligo dell’amministrazione di istituire due Consigli di classe stabili per l’intero anno scolastico.

Si tratta, per l’avvocato Salvatore Nocera, responsabile dell’area normativo-giuridica dell’Osservatorio dell’Aipd sull’integrazione scolastica, di “una sentenza importante, poiche’ consoli da sempre piu’ un orientamento che cerca di neutralizzare una prassi troppo facilona degli Uffici scolastici regionali i quali, ignorando il Dpr n° 81/09, formulano le prime classi cui sono iscritti alunni con disabilita’ come tutte le altre, cioe’ dividendo per un quoziente unico (25) il numero degli iscritti al primo anno, mentre dovrebbero, per rispetto degli art. 4 e 5 comma 2 del Dpr n° 81/09, accantonare 20, massimo 22, alunni per ogni classe frequentata da alunni con disabilita’, e poi dividere il resto per il quoziente. La sentenza – aggiunge – e’ pure importante per aver chiarito che i docenti dell’organico di potenziamento non fanno parte dell’organico ordinario del consiglio di classe e quindi non possono operare nella stessa per tutto l’anno”.

La sentenza, tuttavia, non ha accolto la domanda di risarcimento di danni, dal momento che lo sdoppiamento e’ avvenuto prima dell’inizio dell’anno scolastico. “La famiglia ha dovuto sostenere tutte le spese, ingenti per chi propone il ricorso – fa notare Nocera -. Sarebbe il caso che, in presenza di una giurisprudenza conforme secondo un certo orientamento, i giudici cominciassero a condannare secondo la regola della soccombenza, addossando tutte le spese a chi ha costretto l’avente diritto a dover anticipare e sostenere ingenti spese pur avendo ragione. In certi casi di reiterazione, da parte dell’amministrazione, di comportamenti abbondantemente censurati dalla magistratura – conclude Nocera – non sarebbe male condannare l’amministrazione resistente per lite temeraria”. (www.redattoresociale.it)

Redazione

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