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La Cassazione dice no all’indennizzo per danni vaccinali: non c’è nesso di causalità tra autismo e vaccini


La Cassazione ha oggi ribadito che non c’è un nesso causale tra vaccini e autismo. La suprema corte ha bocciato il ricorso presentato da dei genitori che chiedevano di essere risarciti dal Ministero della Salute, attribuendo alle vaccinazioni l’autismo del figlio. La sentenza è importante, conferma una corretta prevalenza dell’evidenza scientifica riguardo a ogni possibile genere di prova o perizia che possa venire prodotta in un tribunale, al fine di dimostrare che un autistico debba il suo stato ai vaccini che gli sono stati somministrati. La ricaduta positiva di questo pronunciamento in Cassazione dovrebbe essere la perdita di autorevolezza di quanti ancora fomentano le famiglie a intraprendere rivendicazioni legali, millantando che l’autismo sia provocato dai vaccini e distraendo energie e risorse economiche, che potrebbero essere destinate alle corrette terapie per i loro figli.


La Cassazione, ordinanza, 24959 di oggi, ha bocciato il ricorso presentato dai genitori di un bambino affetto da autismo contro il Ministero della Salute, volto ad ottenere l’indennizzo previsto dalla legge del ’92 per le complicanze da vaccini, affermando che non è stato dimostrato il nesso causale. I ricorrenti hanno dedotto che il minore tra il 1998 e il 2003 aveva subito le seguenti vaccinazioni: antipoliomielite di tipo Sabm, DTP — antidifterica, antitetanica e antipertossica – e MPR — morbillo parotite e rosolia.

In primo grado il Tribunale di Pesaro gli aveva dato ragione ma la Corte di appello di Ancona, rovesciando il verdetto, ha affermato che il C.t.u. ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra la malattia e le vaccinazioni. A tali conclusioni, i ricorrenti hanno contrapposto «altre argomentazioni, desunte da diversa ed ulteriore letteratura scientifica che – si legge nella sentenza -, pur manifestando l’acceso dibattito che da tempo si registra sulla questione, non rivela acquisizioni ed elementi decisivi» al fine di confutare la soluzione adottata dal C.t.u..

Per la Suprema corte infatti in materia bisogna attenersi al principio di diritto secondo cui «la prova a carico dell’interessato ha ad oggetto l’effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un’ipotesi possibile». (Fonte Radiocor)


IL COMMENTO DI GIANLUCA NICOLETTI SU “LA STAMPA.IT”

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Redazione

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