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Il tribunale di Milano sentenzia che l’autistico non incluso è discriminato


Per chi non fosse solamente interessato ai tribunali che sentenziano sui vaccini, in questo momento “complicato” per la cultura sull’autismo è utile sapere che a Milano è stato sentenziato che un alunno autistico, che non riceve i trattamenti adeguati alle esigenze del suo stato, è “discriminato” all’interno del contesto scolastico che dovrebbe includerlo. Può essere un precedente molto interessante, per lo meno come “rinforzo” per un corretto rapporto con la scuola dei nostri figli autistici. riportiamo per intero la riflessione sulla sentenza che fa un’insegnante con esperienza di sostegno. (Fonte: Blastingnews.com)


Sentenza del Tribunale di Milano per discriminazione bimbo autistico

La Sentenza arriva dal Tribunale di Milano. Nel testo si spiega nel dettaglio cosa significhi discriminazione all’interno del contesto scolastico. Una situazione che non sempre viene definita e che molto spesso resta in disparte sperando in un miglioramento durante il proseguo dell’anno scolastico e/o che si vivano degli episodi sporadici. Si tratta però di regolamentare in modo definitivo diritti e dovere degli alunni affetti da disabilità in modo che la Legge n.67/2006 sia applicata e rispettata e non disattesa in relazione alla situazione economica-sociale famigliare o alla costanza con cui ‘i genitori supervisionano il Consiglio di Classe’.

Un disturbo noto già da sessant’anni e noto con il nome #Autismo, identificato dallo psichiatra Leo Kanner il quale in un articolo del 1943 descrisse i casi di una decina di bambini che secondo il medico ‘presentavano caratteristiche comuni’, ancora è davvero ben poco conosciuto.

Il Tribunale di Milano con Sentenza dello scorso 04/07/2017 ha messo in luce come ‘mettere un soggetto affetto da disabilità in una posizione di svantaggio in relazione ad altri soggetti – come nel contesto #Scuola – costituisce ‘atto di discriminazione’ ai sensi della Legge n. 67/2006. A seguito del riconoscimento della violazione dei diritti di un bimbo della scuola dell’infanzia affetto da autismo e della conseguente discriminazione rispetto ai sui compagni di classe, un Comune è stato condannato al risarcimento di ‘danni non patrimoniali‘.

Al bimbo, frequentante una scuola dell’infanzia del Comune oggetto del provvedimento da parte del tribunale di Milano, essendo affetto da autismo, non era stato riconosciuto il numero di ore di assistenza educativa necessarie/disposte alla/per la sua disabilità, eludendo la convocazione del Gloh, il Gruppo di lavoro operativo handicap, e la conseguente adozione durante l’iters colastico del Pdf, il Profilo Dinamico Funzionale, e del Pei, il Piano Educativo Individualizzato, necessari per la valutazione, in relazione alla disabilità del ragazzo, dei successi e progressi scolastici.

Difficile comprendere come il ‘piccolo alunno’ durante l’anno scolastico avesse potuto seguire lo stesso percorso didattico dei suoi compagni. Con la Sentenza di ‘discriminazione‘ del Tribunale di Milano, si mette in evidenza una situazione che molto spesso passa sotto silenzio, ma che appare sempre più frequente, sia per mancanza di conoscenza ‘dei diritti dei disabili’, sia per paura – da parte dei genitori – ‘di peggiorare la situazione in ‘un contesto scolastico’ già compromesso.

Si consideri inoltre che i bambini affetti dai disturbi dello spettro autistico – ad alto funzionamento- soffrono già di per sé di una solitudine più intensa e frequente rispetto ai propri coetanei, nonostante siano in tanti a ritenere che questi preferiscano stare soli.

In base alla Legge 67/06, la situazione di svantaggio creata ‘in classe’ è da sola motivazione per ‘il ristoro dei conseguenti danni non patrimoniali dovuti a violazione dei principi fondamentali di pari dignità sociale e eguaglianza sostanziale’ – come si legge anche su Orizzonte Scuola che per primo ha riportato l’articolo – come disposto negli artt. 2 e 3 Cost. E non solo. ‘La discriminazione‘ ovvero la posizione di svantaggio (disagio) del soggetto con disabilità costituisce violazione del diritto all’educazione (art. 38, comma 3, Cost.), come indicato nel testo della Sentenza del 04/07/2017.

Una regolamentazione che mette in evidenza ancora una volta come nel contesto scolastico ‘ci si dimentichi’ di ‘rispettare’ ogni alunno ‘nella sua diversità’. Tra l’altro, patologia che al momento sta facendo molto discutere in relazione alla somministrazione dei vaccini, (a torto! NDR) ritenuti in alcuni casi, causa dell’insorgenza della disabilità. Se desideri continuare a seguirci, clicca su ‘Segui’, e/o se hai ritenuto interessante l’articolo, condividilo e facci sapere cosa ne pensi, sopratutto se sei un docente.

 Maria Francesca Massa

Massa Maria Francesca

Docente di materie letterarie e latino, con esperienza di insegnamento all’estero nelle classi SEGPA di italiano LS e L2, discipline latino, inglese e francese con metodologia CLIL; insegnante di sostegno nella secondaria di II grado e assistente di lingua inglese e di accompagnamento educativo indirizzato a soggetti con gravi difficoltà scolastiche e rischio abbandono; tecnico dei servizi educativi e marketing con funzione di promozione esterna in siti culturali; redattore e gestione di contenuti informativi/multimediali e critico letterario per lavoro ma sopratutto per passione.“

Redazione

La redazione di "Per Noi Autistici" è costituita da contributori volontari che a vario titolo hanno competenza e personale esperienza delle tematiche che qui desiderano approfondire.

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